ADORNO Renato

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IL SINDACO

 

Art. 25 dello Statuto Comunale

Sindaco

 

 

Il Sindaco è capo dell’Amministrazione comunale e Ufficiale del Governo.

Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento davanti al Prefetto secondo la formula di cui all’art. 11 del T.U. 10/01/1957 n. 3.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

 

Art. 26 dello Statuto Comunale

Competenze del Sindaco quale capo dell’Amministrazione

Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale:

  1. rappresenta il Comune;
  2. convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l’ordine del giorno e determinandone la data dell’adunanza;
  3. assicura l’unità di indirizzo della Giunta comunale, promovendo e coordinando l’attività degli Assessori ai quali distribuisce gli affari in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell’art. 29, vigilando sullo svolgimento delle pratiche loro affidate e firmandone i provvedimenti anche per mezzo dell’Assessore da lui delegato;
  4. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
  5. indice i referendum comunali;
  6. stipula i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta;
  7. provvede all’osservanza dei regolamenti;
  8. promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
  9. rappresenta in giudizio il Comune, sia come attore che come convenuto, promovendo davanti all’Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta;
  10. sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
  11. impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T. U. 03/03/1934 n. 383 e della Legge 24/1171981 n. 689;
  12. coordina, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  13. emana ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari, le quali, pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio, debbono essere sottoposte a forme di pubblicità tali che le rendano conoscibili e accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Il Sindaco, inoltre, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

 

Art. 27

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

  1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  2. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuitegli dalla legge;
  4. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

 Il Sindaco, altresì, emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati: la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Per l’esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Se l’ordinanza adottata ai sensi del 2° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

Qualora ricorra il caso indicato al precedente comma, il Sindaco o chi ne esercita le funzioni è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario inviato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni di cui sopra.