SINDACO: Renato ADORNO

ASSESSORI:

Marco BUSA – Vice Sindaco

Nominato con Decreto del Sindaco n. 5 del 15/10/2021

Sergio SCIANDRINI - Assessore

Nominato con Decreto del Sindaco n. 1 del 13/07/2022

 

Art. 16 dello Statuto Comunale

Giunta Comunale

La Giunta comunale è l’organo collegiale di governo del Comune.

 Art. 17 dello Statuto Comunale

Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre Assessori eletti fra i Consiglieri comunali.

 Può essere eletto Assessore anche una persona non facente parte del Consiglio comunale, purchè sia in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le norme vigenti.

 Art. 18 dello Statuto Comunale

Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal presente Statuto. La prima convocazione del Consiglio comunale per l’elezione del Sindaco e della Giunta è disposta e presieduta dal Consigliere anziano.

 L’elezione deve avvenire, a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel termine di 60 giorni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e con l’osservanza di quant’altro previsto nel medesimo articolo.

 L’elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

 Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno 24 ore prima della seduta indetta per l’elezione del Sindaco e della Giunta comunale, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

 Nel documento programmatico i presentatori debbono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie del Comune.

 Art. 19

Durata in carica

La Giunta comunale rimane in carica fino all’insediamento della nuova.

 Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta comunale con effetto dalla elezione della nuova.

 Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

 Art. 20

Competenze

Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo Statuto.

 La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo:

  1. propone al Consiglio i regolamenti;
  2. approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
  3. elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  5. elabora e propone al Consiglio criteri per la disciplina delle tariffe, ferma restando la propria competenza per la variazione delle medesime;
  6. nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
  7. adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
  8. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
  9. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo ritenga di sottoporre l’accettazione o il rifiuto al Consiglio;
  10. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni, salvo ritenga di sottoporre le medesime all’approvazione del Consiglio;
  11. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consuntivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
  12. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  13. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
  14. approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
  15. autorizza il lavoro straordinario per il personale dipendente.

 La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

  1. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;
  2. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario Comunale;
  3. determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del Conto.